Cass. civ., sez. lav., ord. 11 ottobre 2024, n. 26514

Autorità:
Corte di Cassazione

Data:
11 ottobre 2024

Numero:
26514

Regione:
Sicilia

Un dipendente della società datrice di lavoro è stato licenziato per presunto abuso dei permessi ex art. 33, co. 3, L. 104/1992, utilizzati per l’assistenza alla madre disabile. La contestazione si fondava su una relazione investigativa che evidenziava l’assenza del lavoratore dal domicilio della madre durante le ore corrispondenti al proprio turno lavorativo in tre giornate. Il Tribunale di Palermo aveva annullato il licenziamento, ordinando la reintegrazione; la Corte d’Appello, invece, riformava la decisione, ritenendo il comportamento del lavoratore lesivo dei principi di correttezza e buona fede. La Corte di Cassazione, richiamando costante giurisprudenza, ha ribadito che i permessi ex art. 33 L. 104/1992 sono giornalieri e non limitati all’orario di lavoro, e che l’assistenza deve intendersi in senso ampio, non necessariamente coincidente con la mera presenza fisica presso l’abitazione del disabile. L’abuso del diritto sussiste solo in caso di utilizzo del permesso per finalità del tutto estranee all’assistenza. La Corte d’Appello ha errato nel concentrare l’indagine esclusivamente sull’arco temporale del turno lavorativo, ignorando che i turni erano ignoti al lavoratore al momento della richiesta dei permessi e che la prova investigativa non escludeva l’assistenza fornita in altre fasce orarie. La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendo assorbito il quarto, e ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Palermo, rinviando a quest’ultima in diversa composizione per un nuovo esame conforme ai principi affermati. Il giudice del rinvio dovrà valutare l’effettiva sussistenza di un abuso alla luce del corretto significato giuridico e funzionale dei permessi L. 104/1992.