Autorità:
Tribunale
Data:
5 novembre 2024
Numero:
10110
Regione:
Lazio
Una lavoratrice, impiegata presso un ufficio postale di Pomezia come operatrice di sportello, ha proposto ricorso ex art. 33, comma 5, legge n. 104/1992, chiedendo il trasferimento presso una sede più vicina al domicilio della madre disabile residente in provincia di Napoli, sostenendo di essere l’unico familiare disponibile a prestarle assistenza continuativa. La società resistente si opponeva al trasferimento, adducendo ragioni organizzative e l’assenza di posti vacanti nelle sedi richieste. Il Tribunale ha ribadito che il diritto di trasferimento previsto dall’art. 33, comma 5, legge n. 104/1992, non configura un diritto assoluto del lavoratore ma necessita di un bilanciamento tra gli interessi della parte datoriale e quelli del dipendente caregiver. Nel caso di specie, il giudice ha riscontrato una oggettiva carenza di organico nell’ufficio di provenienza della ricorrente, con evidenti criticità operative dovute anche ad assenze prolungate e permessi periodici ex legge n. 104/1992 di altri dipendenti. Contestualmente, ha rilevato un sovradimensionamento dell’organico nelle filiali richieste dalla ricorrente (province di Napoli, Avellino e Salerno), prive quindi di reali esigenze organizzative tali da giustificare ulteriori inserimenti. Le allegazioni della ricorrente relative ad assunzioni future risultavano generiche, non ufficiali e riguardanti profili professionali differenti. Pertanto, secondo il giudice, le esigenze produttive e organizzative della società resistente risultano preminenti rispetto al diritto invocato dalla lavoratrice. Alla luce del quadro probatorio e giuridico delineato, il Tribunale ha rigettato la domanda di trasferimento proposta dalla ricorrente, ritenendo prevalenti le comprovate esigenze organizzative della parte resistente.