Trib. di Modena, sez. lav., ord. 29 maggio 2024

Autorità:
Tribunale

Data:
29 maggio 2024

Numero:

Regione:
Emilia Romagna

Una dirigente scolastica, assegnata a un istituto della provincia modenese, impugnava il diniego al trasferimento presso una sede in Campania o, in subordine, in altra regione limitrofa. La ricorrente invocava l’applicazione dell’art. 33, comma 5, L. n. 104/1992, il quale garantisce al lavoratore il diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio dell’assistito, dovendo prestare assistenza al suocero e alla madre, entrambi disabili gravi. Il Tribunale, in sede cautelare, accoglieva il ricorso e disponeva l’assegnazione della dirigente in una sede della regione richiesta. Il Ministero dell’Istruzione impugnava il provvedimento, sostenendo la correttezza dei criteri di mobilità per l’a.s. 2023/2024 e l’esistenza di candidati con punteggio superiore. Il Tribunale, nel riesaminare il caso, confermava la sussistenza del fumus boni iuris, ritenendo illegittima la limitazione della mobilità ai soli dirigenti residenti nella regione di destinazione, in quanto priva di fondamento normativo e contraria ai principi di non discriminazione. L’amministrazione scolastica, inoltre, non forniva prove documentali che dimostrassero l’esclusione della ricorrente per punteggio insufficiente. Per quanto concerne il periculum in mora, il Tribunale evidenziava come la distanza tra la sede attuale e la residenza dei familiari assistiti ostacolasse l’effettiva prestazione di cura, pregiudicando diritti fondamentali. Il danno, essendo legato alla continuità dell’assistenza, risultava irreparabile, giustificando il mantenimento della misura cautelare. Il Tribunale di Modena rigettava il reclamo ministeriale e confermava l’ordinanza di trasferimento.

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