Trib. di Roma, sez. II lav., sent. 10 luglio 2024, n. 8199

Autorità:
Tribunale

Data:
10 luglio 2024

Numero:
8199

Regione:
Lazio

Il Tribunale di Roma veniva adito per il riconoscimento in favore di una dipendente del diritto di trasferimento, ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge 104/1992, verso sedi di lavoro ricomprese nelle province di Napoli, Avellino e Salerno, nei limiti di 30 km dall’indirizzo di residenza, dovendo la stessa prestare assistenza all’anziana madre, con lei convivente e gravata da handicap grave. L’elaborazione giurisprudenziale in materia ha, in varie occasioni, affermato che il diritto del lavoratore ex art. 33 della L. 104/92 è un vero e proprio diritto soggettivo, che vede il proprio limite nelle esigenze organizzative, economiche e produttive della parte datoriale, che non possono, nel bilanciamento degli interessi, essere sacrificate ad esclusivo vantaggio del lavoratore. Nel caso in esame, il datore di lavoro, aveva dimostrato in giudizio la carenza di organico dell’ufficio di provenienza della ricorrente nonché il sovradimensionamento della copertura dell’organico per gli operatori nelle filiali di Napoli, Avellino e Salerno. Il giudice capitolino, pertanto, rigettava il ricorso, ritenendo le ragioni poste a fondamento della domanda di trasferimento avanzata dalla ricorrente in conflitto con gli interessi aziendali, non potendo esigersi dal datore di lavoro resistente, nell’equo bilanciamento dei contrapposti interessi, un comportamento contrario alle proprie esigenze organizzative, all’esclusivo fine di soddisfare quelle della dipendente pur certamente, in astratto, meritevoli di tutela.

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