Autorità:
Tribunale
Data:
19 marzo 2024
Numero:
86
Regione:
Emilia Romagna
Un lavoratore, vincitore di concorso pubblico per un posto di personale non dirigenziale, impugnava l’assegnazione della sede di lavoro, chiedendo il trasferimento presso la sede di Salerno o, in subordine, in una sede vicina alla residenza del familiare disabile assistito. Il ricorrente invocava l’applicazione del diritto di precedenza ex art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, sostenendo di aver diritto a una sede compatibile con l’assistenza al congiunto. L’amministrazione resistente opponeva che il ritardo nel riconoscimento del beneficio fosse dovuto alla mancata trasmissione tempestiva della documentazione attestante la grave disabilità del familiare. Il Tribunale ha riconosciuto la fondatezza della pretesa del lavoratore, ritenendo che il diritto di precedenza ex legge n. 104/1992 imponga all’amministrazione di adottare criteri che garantiscano l’assegnazione della sede più vicina al domicilio del disabile. Tuttavia, ha escluso il risarcimento del danno da ritardo, evidenziando che il mancato tempestivo riconoscimento della precedenza fosse in parte imputabile alla tardiva trasmissione della documentazione da parte del ricorrente. Ha inoltre rilevato la condotta ostruzionistica dell’amministrazione, che aveva negato per due volte l’accesso agli atti, ritardando ulteriormente la procedura. Il Tribunale ha accertato il diritto del lavoratore all’assegnazione definitiva presso la sede di Salerno o, in subordine, in una sede più vicina al domicilio del familiare assistito, disponendo la disapplicazione degli atti amministrativi contrari.