Autorità:
Tribunale
Data:
18 gennaio 2024
Numero:
97
Regione:
Sicilia
Una docente impugnava l’assegnazione della sede lavorativa ricevuta a seguito della procedura concorsuale per l’immissione in ruolo, lamentando la violazione del diritto di precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/1992. La ricorrente, prestando assistenza come referente unico al padre disabile, aveva indicato come prima scelta una sede nel comune di residenza del genitore. Tuttavia, l’amministrazione scolastica le assegnava una sede diversa, distante circa 20 km, attribuendo il posto preferito ad altre candidate prive del diritto di precedenza. L’amministrazione eccepiva che, all’atto della scelta della sede, il genitore della ricorrente non risultava titolare di una disabilità “permanente”, requisito necessario per il riconoscimento della precedenza. Il Tribunale ha chiarito che, secondo il CCNI sulla mobilità scolastica, il diritto di precedenza per l’assistenza al genitore disabile si applica solo nella mobilità provinciale e richiede il carattere “permanente” della disabilità. Nel caso di specie, la documentazione medica all’epoca della scelta della sede indicava una revisione della disabilità, escludendo quindi la sua permanenza. La successiva certificazione dell’handicap permanente non poteva retroattivamente incidere sulla legittimità dell’assegnazione. La sentenza ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che conferma la legittimità delle limitazioni contrattuali ai trasferimenti del personale scolastico in un’ottica di bilanciamento tra le esigenze organizzative e il diritto all’assistenza. Il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo legittima l’assegnazione della sede e il mancato riconoscimento della precedenza.