Trib. di Modena, sez. lav., sent. 5 novembre 2024, n. 804

Autorità:
Tribunale

Data:
5 novembre 2024

Numero:
804

Regione:
Emilia Romagna

Una dirigente scolastica, vincitrice del concorso del 2017 e assegnata alla regione Emilia-Romagna dal 1° settembre 2019, impugnava il diniego della sua richiesta di mobilità interregionale verso il Lazio o la Campania per l’anno scolastico 2023/2024. La ricorrente sosteneva di avere diritto alla precedenza ex articolo 33 della legge n. 104/1992 per l’assistenza al suocero e alla madre, entrambe affette da disabilità grave. Chiedeva l’assegnazione in una delle province indicate nella domanda di mobilità, previa dichiarazione di nullità degli atti amministrativi che avevano negato il trasferimento. L’amministrazione resistente contestava la fondatezza del ricorso, sostenendo l’assenza di posti disponibili e la legittimità delle procedure adottate. Il Tribunale ha ribadito che il diritto alla mobilità per assistenza a un familiare disabile non è assoluto, ma deve essere garantito nel rispetto delle esigenze organizzative dell’amministrazione. Tuttavia, ha rilevato l’illegittimità del criterio di selezione adottato, che limitava l’esame delle domande ai soli dirigenti residenti nella regione Lazio. Tale condotta è stata ritenuta discriminatoria e contraria all’articolo 33, comma 5, della legge n. 104/1992, che garantisce la scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona assistita. L’istruttoria ha evidenziato che la ricorrente aveva un punteggio sufficiente per ottenere il trasferimento e che l’amministrazione non aveva provato la presenza di candidati con punteggio superiore. Il giudice ha quindi riconosciuto il diritto della ricorrente alla mobilità. Il Tribunale ha accertato il diritto della ricorrente all’assegnazione in una delle sedi richieste nel Lazio, con decorrenza dall’anno scolastico 2023/2024. 

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