Autorità:
Tribunale
Data:
17 ottobre 2024
Numero:
4233
Regione:
Lombardia
Una lavoratrice, caregiver della madre disabile ed assunta con contratto part-time, impugnava il trasferimento disposto dal datore di lavoro. La ricorrente, addetta alle vendite presso il punto vendita di Milano-Bonola, contestava il trasferimento presso la sede di Soresina, ritenendolo discriminatorio in quanto in contrasto con i diritti previsti dall’art. 33, comma 5, L. n. 104/1992. La lavoratrice chiedeva l’assegnazione a una sede più vicina al domicilio della madre disabile assistita. Il Tribunale ha ribadito che il diritto del lavoratore che assiste un familiare disabile a scegliere la sede di lavoro più vicina non è assoluto, ma deve essere compatibile con le esigenze organizzative del datore di lavoro. La società ha dimostrato che nelle sedi richieste dalla ricorrente non vi erano posti vacanti compatibili con il suo inquadramento. Inoltre, la sede di destinazione a Soresina era di nuova apertura e necessitava di nuovo personale, rendendo il trasferimento giustificato da comprovate ragioni organizzative ex art. 2103 c.c. Il Tribunale ha escluso la discriminazione diretta, poiché tutti i dipendenti della sede di Milano-Bonola sono stati trasferiti, e la discriminazione indiretta, poiché il trasferimento non ha inciso in modo sproporzionato sui lavoratori caregiver. Il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo legittimo il trasferimento e conforme ai principi di correttezza e buona fede.