Autorità:
Tribunale
Data:
25 novembre 2024
Numero:
158
Regione:
Friuli Venezia Giulia
Una dirigente scolastica impugnava il diniego alla sua richiesta di mobilità interregionale, presentata per l’anno scolastico 2024/2025. La ricorrente, vincitrice di concorso pubblico, era stata assegnata inizialmente all’I.C. Marco Polo di Grado, con un incarico triennale dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2025. A seguito del dimensionamento della rete scolastica regionale, l’incarico veniva risolto anticipatamente e sostituito da un nuovo incarico presso un istituto di San Canzian d’Isonzo, con durata dal 1° settembre 2024 al 31 agosto 2027. La dirigente sosteneva che il vincolo triennale di permanenza regionale era decaduto con la risoluzione dell’incarico originario e chiedeva il trasferimento in Lazio, Toscana, Emilia-Romagna o Lombardia, o almeno una sede più vicina a Frosinone, dove risiedeva la sua famiglia. Invocava inoltre l’applicazione dell’art. 33, L. n. 104/1992, in quanto persona con disabilità e caregiver familiare. Il Tribunale ha ritenuto sussistente il vincolo triennale di permanenza, chiarendo che il termine decorre dall’assegnazione del primo incarico e non si rinnova automaticamente con l’attribuzione di una nuova sede. Ne consegue che la dirigente potrà presentare domanda di mobilità solo dopo il 31 agosto 2025. Per quanto riguarda la condizione riconosciuta dalla L. n. 104/1992, il Tribunale ha escluso che la ricorrente avesse diritto alla mobilità immediata. Il suo handicap non rientrava nella categoria di gravità richiesta dall’art. 33, comma 6, L. 104/1992, e nessuno dei suoi familiari risultava formalmente portatore di handicap grave. Infine, ha ritenuto legittima la scelta dell’Amministrazione, che aveva assegnato la ricorrente alla nuova sede per garantire la continuità scolastica e organizzativa. Il Tribunale di Gorizia ha rigettato il ricorso, confermando il vincolo triennale e l’assegnazione a San Canzian d’Isonzo.