Trib. di Cuneo, sez. lav., sent. 11 ottobre 2024, n. 329

Autorità:
Tribunale

Data:
11 ottobre 2024

Numero:
329

Regione:
Piemonte

Una lavoratrice, vincitrice del concorso pubblico per consulente protezione sociale (area C, posizione economica C1), impugnava l’assegnazione alla sede di Cuneo, sostenendo la violazione dell’art. 33, comma 5, L. n. 104/1992, poiché madre di un figlio minorenne affetto da grave disabilità. Chiedeva l’assegnazione presso la sede di Pomigliano d’Arco, più vicina al domicilio del minore assistito. L’ente convenuto giustificava la scelta con esigenze organizzative, evidenziando una scopertura del 387% presso la sede di Cuneo e una copertura piena nella sede richiesta. Il Tribunale ha confermato che il diritto alla scelta della sede lavorativa più vicina al familiare disabile non è assoluto, dovendo essere bilanciato con esigenze organizzative dell’ente (Cass. n. 23857/2017). Tuttavia, ha ribadito che il datore di lavoro ha l’onere di provare in concreto che l’assegnazione richiesta sia incompatibile con l’interesse pubblico, dimostrando l’impossibilità di soddisfare le esigenze di servizio in altro modo. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto insufficiente il mero riferimento alla scopertura di organico, poiché l’ente non ha dimostrato che l’allocazione della ricorrente a Pomigliano d’Arco avrebbe effettivamente compromesso il funzionamento del servizio. Inoltre, risultava che l’amministrazione avesse coperto 98 posti in Campania, di cui 36 presso la sede di Nola, confermando la possibilità di assegnare la ricorrente in un’unità più vicina al domicilio del figlio. Il Tribunale ha accolto il ricorso, annullando l’assegnazione a Cuneo e ordinando il trasferimento della ricorrente presso la sede di Pomigliano d’Arco o altra sede nelle vicinanze.

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