Autorità:
Tribunale
Data:
26 marzo 2024
Numero:
326
Regione:
Calabria
Il Tribunale di Catanzaro ha accolto il ricorso della dipendente, illegittimamente licenziata, con l’accusa di aver fruito impropriamente di n.2 giorni di permesso ex L. n.104 del 1992 per assistere il suocero, portatore di handicap in condizioni di gravità. Il giudice del merito ha tenuto conto dell’orientamento della Corte di cassazione, che in tema di permessi ex art. 33 L. 104/1992, si configurano l’abuso del diritto e la grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell’ente assicurativo da parte del lavoratore solo quando quest’ultimo utilizzi i permessi per fini diversi dall’assistenza e, quindi, venga a mancare del tutto il nesso causale tra l’ assenza dal lavoro e l’assistenza del disabile. Nel caso di specie, il datore di lavoro non ha fornito la prova necessaria ad integrare il nesso causale descritto dalla Suprema Corte ed invero, il fatto che la ricorrente avesse usufruito dei summenzionati permessi per partecipare ad una funzione religiosa non costituisce una giusta causa del licenziamento ex art. 2119 c.c. in quanto la compresenza del suocero all’interno della stessa sala assembleare, anche se a distanza di qualche metro, è sufficiente ai fini dell’assistenza del disabile.