Trib. di Catanzaro, sez. lav., sent. 15 luglio 2024, n. 667

Autorità:
Tribunale

Data:
15 luglio 2024

Numero:
667

Regione:
Calabria

Una docente di scuola secondaria di secondo grado impugnava il mancato riconoscimento della precedenza nella mobilità interprovinciale per l’anno scolastico 2021/2022, richiesta per assistere la madre disabile grave ex art. 33, comma 5, L. n. 104/1992. La ricorrente contestava l’assegnazione a una sede scolastica in Toscana, nonostante in Calabria fossero disponibili posti assegnati successivamente a docenti con punteggio inferiore. Chiedeva quindi il riconoscimento del diritto alla precedenza e la rettifica della destinazione lavorativa. L’Amministrazione scolastica eccepiva l’infondatezza del ricorso, sostenendo che la contrattazione collettiva integrativa non prevedeva la precedenza per l’assistenza al genitore nelle operazioni di mobilità interprovinciale, ma solo nelle assegnazioni provvisorie annuali. Il Tribunale ha confermato che il CCNI sulla mobilità scolastica disciplina le precedenze, graduando il diritto in funzione della tipologia di assistenza e della fase di trasferimento. Secondo l’art. 13 CCNI, solo i coniugi e i genitori del disabile grave godono della precedenza nei trasferimenti interprovinciali, mentre per i figli referenti unici tale tutela si applica esclusivamente alla mobilità provinciale e all’assegnazione provvisoria. Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 4677/2021), il Tribunale ha ribadito che il bilanciamento tra esigenze organizzative della PA e diritti del lavoratore rientra nella contrattazione collettiva, la quale può graduare le precedenze. La limitazione della precedenza per i figli referenti unici ai soli trasferimenti provinciali non viola la L. n. 104/1992, poiché garantisce comunque una tutela attraverso l’assegnazione provvisoria. Tuttavia, il Tribunale ha accolto la domanda della ricorrente in merito alla mobilità per l’a.s. 2016/2017, accertando che era stata ingiustamente esclusa da un posto disponibile in Calabria, poi assegnato a un docente con punteggio inferiore. Il Tribunale ha rigettato la richiesta di precedenza nella mobilità 2021/2022, ma ha accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo il diritto della ricorrente ad essere assegnata a una scuola dell’ambito territoriale Calabria. Ha quindi condannato l’Amministrazione scolastica a porre in essere i provvedimenti necessari per la nuova assegnazione.

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