Trib. di Cassino, sez. lav., sent. 15 dicembre 2024, n. 1079

Autorità:
Tribunale

Data:
15 dicembre 2024

Numero:
1079

Regione:
Lazio

Un lavoratore, impiegato presso uno stabilimento di produzione e attivo nell’organizzazione sindacale FLMU-CUB, impugnava il licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata. La contestazione riguardava il suo rifiuto di trasferirsi temporaneamente presso un altro stabilimento per un periodo di tre mesi, nonostante l’azienda avesse disposto la trasferta per esigenze produttive. Il lavoratore giustificava la sua indisponibilità con la necessità di assistere il padre disabile grave, per cui aveva chiesto la fruizione dei permessi ex L. n. 104/1992. Sosteneva inoltre la natura ritorsiva del licenziamento, imputandolo alla sua attività sindacale. Il Tribunale ha stabilito che la trasferta disposta dall’azienda non poteva essere equiparata a un trasferimento definitivo; pertanto, non rientrava nelle tutele previste dall’art. 33, comma 5, L. n. 104/1992, che vieta lo spostamento senza il consenso del lavoratore. Inoltre, ha ritenuto che l’assistenza notturna al padre non costituisse un impedimento assolutoalla trasferta, considerando che il lavoratore avrebbe potuto organizzare l’assistenza con una badante, anche grazie all’indennità economica di trasferta prevista. Il Tribunale ha altresì escluso la natura ritorsiva o discriminatoria del licenziamento, ritenendo che il lavoratore non avesse fornito prove sufficienti a dimostrare che la decisione aziendale fosse motivata esclusivamente dal suo attivismo sindacale. Il ricorso è stato rigettato e il licenziamento confermato.

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