Trib. di Brescia, sez. lav., sent. 8 maggio 2024, n. 406

Autorità:
Tribunale

Data:
8 maggio 2024

Numero:
406

Regione:
Lombardia

Un lavoratore, dipendente della società resistente con contratto a tempo indeterminato full-time presso la sede di Asti, presentava ricorso ex art. 700 c.p.c. per ottenere il trasferimento nella provincia di Matera, al fine di assistere la nonna disabile grave. Il ricorrente lamentava il diniego opposto dalla società, ritenendolo illegittimo per violazione dell’art. 33, comma 5, L. n. 104/1992, il quale garantisce al lavoratore il diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio dell’assistito. In particolare, contestava la validità dell’Accordo di Mobilità Nazionale 2023 e dell’art. 41 del CCNL 2021-2023, sostenendone il contrasto con disposizioni di rango superiore in materia di tutela dei disabili. Il Tribunale ha preliminarmente esaminato il periculum in mora, ritenendolo requisito prioritario nella valutazione della richiesta cautelare. Ha evidenziato che il ricorrente non aveva dimostrato in modo adeguato l’esclusività del proprio ruolo di assistenza alla nonna, in quanto la figlia della stessa, pur affetta da alcune patologie, non risultava essere in condizioni tali da non poter prestare supporto. Inoltre, il ricorrente non aveva documentato l’effettiva fruizione dei permessi ex L. n. 104/1992, né fornito prova del concreto pregiudizio derivante dalla mancata assegnazione alla sede richiesta. In assenza di un rischio di danno imminente e irreparabile, il Tribunale ha ritenuto assorbita la valutazione del fumus boni iuris, in linea con consolidata giurisprudenza di merito, secondo cui l’insussistenza del periculum in mora esonera dall’esame dell’altro requisito della tutela cautelare. Il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso cautelare per carenza del requisito del periculum in mora, rinviando la decisione sulle spese alla fase di merito.

Documenti