Autorità:
Corte d’Appello
Data:
25 giugno 2024
Numero:
2438
Regione:
Lazio
Una lavoratrice impugnava il trasferimento disposto dal datore di lavoro dall’unità produttiva di Roma-Parco de’ Medici a quella di Roma-Lamaro, sostenendo la violazione dell’art. 33, comma 6, L. n. 104/1992, in quanto beneficiaria della tutela per l’assistenza a un familiare disabile. Contestava, inoltre, il demansionamento subito in quanto le sue mansioni erano state oggetto di dequalificazione da mansioni amministrative di V livello CCNL Telecomunicazioni a mansioni meramente manuali, prive di autonomia decisionale. Il Tribunale di Roma accoglieva il ricorso, dichiarando l’illegittimità del trasferimento e del demansionamento, condannando la società al risarcimento del danno professionale e al reintegro della lavoratrice nelle mansioni originarie. La Corte ha confermato che il trasferimento era illegittimo, poiché la giurisprudenza della Cassazione (Cass. n. 24015/2017) stabilisce che il divieto ex art. 33, comma 5, L. n. 104/1992 si applica a qualsiasi modifica definitiva del luogo di lavoro, anche all’interno dello stesso comune, se ciò ostacola l’assistenza continuativa al familiare disabile. L’azienda non ha dimostrato che le esigenze organizzative fossero tali da rendere inevitabile il trasferimento della ricorrente, anziché di altri dipendenti privi di tutela. Quanto al demansionamento, la Corte ha accertato che la lavoratrice era stata assegnata a compiti di mera apertura e smistamento di documenti, attività inquadrabili nel I o II livello CCNL, incompatibili con il V livello originario. Ai sensi dell’art. 2103 c.c., tale modifica è illegittima e determina un danno professionale, che il Tribunale ha quantificato equitativamente nel 30% della retribuzione. La Corte ha rigettato l’appello, confermando la sentenza di primo grado.