Autorità:
Corte d’Appello
Data:
13 settembre 2024
Numero:
2870
Regione:
Lazio
Una dirigente scolastica impugnava il diniego opposto dall’USR Campania alla sua domanda di mobilità interregionale per l’a.s. 2022/2023, presentata per assistere la suocera disabile grave ex art. 33, comma 3, L. n. 104/1992. Nonostante il nulla osta rilasciato dall’USR Lazio, l’USR Campania non accoglieva la richiesta, sostenendo l’assenza di posti vacanti disponibili e la necessità di rispettare il vincolo triennale di permanenza nella sede di prima assegnazione. Il Tribunale di Velletri accoglieva il ricorso e ordinava l’assegnazione della ricorrente a una sede in Campania, ritenendo prevalente il diritto alla mobilità per esigenze di assistenza familiare. L’amministrazione scolastica proponeva appello, eccependo il mancato rispetto del vincolo triennale, la saturazione dell’organico e l’omesso coinvolgimento degli altri candidati alla mobilità. La Corte ha preliminarmente rilevato che la questione riguardava il corretto bilanciamento tra il vincolo triennale di permanenza e il diritto di precedenza nella mobilità per assistenza a familiare disabile. Ha confermato che l’art. 33, comma 5, L. n. 104/1992 garantisce il diritto a scegliere la sede più vicina all’assistito, ma che tale diritto è subordinato alla disponibilità di posti e non può prevalere in modo assoluto su altri criteri di mobilità. Tuttavia, la Corte ha ravvisato un difetto di contraddittorio, evidenziando che il ricorso di primo grado non aveva coinvolto tutti i dirigenti scolastici in possesso di titoli di precedenza, la cui posizione sarebbe stata direttamente incisa dall’eventuale assegnazione della sede alla ricorrente. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. 36356/2021; Cass. 33991/2023), ha ritenuto necessaria l’integrazione del contraddittorio per evitare sovrapposizioni di decisioni incompatibili. La Corte ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per difetto di contraddittorio e ha rimesso la causa al Tribunale di Velletri per la riassunzione del giudizio nei confronti di tutti i controinteressati.