Autorità:
Corte d’Appello
Data:
3 maggio 2024
Numero:
1846
Regione:
Campania
Una lavoratrice, madre di un ragazzo disabile, assunta con contratto a tempo indeterminato e inquadrata nel IV livello del CCNL Commercio, impugnava il licenziamento per giusta causa, sostenendone la natura ritorsiva. La ricorrente contestava altresì il trasferimento dalla sede di Benevento a quella di San Salvatore Telesino, ritenendolo una misura punitiva volta a indurla all’assenza e al successivo licenziamento. Chiedeva quindi la reintegrazione e il risarcimento del danno. Il Tribunale di Benevento rigettava il ricorso, ritenendo legittimo il trasferimento e il conseguente licenziamento per assenza ingiustificata. La Corte ha confermato la sentenza di primo grado, rilevando che la lavoratrice, già trasferita nel 2014 presso la sede di Montesarchio, non aveva diritto a essere riassegnata alla sede di Benevento, in quanto la sede di Montesarchio era stata definitivamente chiusa nel 2020. Il datore di lavoro aveva individuato la sede di San Salvatore Telesino come unica alternativa, comunicandolo alla ricorrente con risposte tempestive e coerenti con il principio di buona fede. La Corte ha inoltre escluso che la ricorrente potesse vantare un diritto soggettivo a un trasferimento più vicino al domicilio, non beneficiando delle tutele della L. n. 104/1992. Il verbale della Commissione medica attestava la condizione di invalidità del figlio, ma non lo stato di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, requisito necessario per il diritto a una sede di lavoro più vicina. Quanto alla natura ritorsiva del licenziamento, la Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, secondo cui un licenziamento è ritorsivo solo se l’intento vendicativo è l’unico motivo determinante del recesso, circostanza non dimostrata nel caso di specie. La Corte di Appello di Napoli ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo legittimo il licenziamento per assenza ingiustificata.