Autorità:
Corte d’Appello
Data:
14 giugno 2024
Numero:
852
Regione:
Campania
Una lavoratrice impugnava il licenziamento irrogato a seguito di assenze ingiustificate, contestando la legittimità del trasferimento disposto dal datore di lavoro dalla sede di Napoli a quella di Palermo, poiché avvenuto in assenza di suo consenso. La ricorrente lamentava la violazione dell’art. 33 L. n. 104/1992, essendo caregiver della madre disabile grave, con lei convivente. Il Tribunale di Napoli rigettava il ricorso, ritenendo legittimo il licenziamento per assenza ingiustificata e considerando preclusa ogni contestazione sul trasferimento, in quanto non impugnato nei termini previsti dall’art. 32, comma 3, lett. c) L. n. 183/2010. La Corte d’Appello ha ritenuto che la mancata impugnazione del trasferimento non precludesse la valutazione della sua nullità per violazione di norme imperative, in particolare dell’art. 33, commi 5 e 6, L. n. 104/1992. Il datore di lavoro, disponendo un trasferimento incompatibile con i doveri assistenziali della dipendente, ha violato obblighi di buona fede e correttezza. Inoltre, la Corte ha ravvisato un negozio giuridico in frode alla legge, considerando il trasferimento uno strumento per giustificare un successivo licenziamento. L’azienda non ha dimostrato l’inesistenza di sedi alternative più vicine a Napoli, aggravando la presunzione di intento espulsivo. La Corte ha annullato il licenziamento, disponendo la reintegrazione della lavoratrice e condannando il datore di lavoro al risarcimento del danno.