Autorità:
Corte d’Appello
Data:
23 aprile 2024
Numero:
267
Regione:
Calabria
Il Tribunale di Castrovillari aveva accolto il ricorso di una lavoratrice del settore sanitario, riconoscendole il diritto al trasferimento in una sede più vicina al domicilio del padre disabile, ai sensi dell’art. 33, comma 5, L. n. 104/1992. Tuttavia, la sentenza disponeva la compensazione delle spese di lite, motivata dalla presunta incertezza giurisprudenziale sulla necessità di dimostrare l’unicità dell’assistenza prestata dal lavoratore. Avverso tale decisione, il legale della ricorrente proponeva appello limitatamente alla statuizione sulle spese, lamentando la violazione del principio di soccombenza. La Corte ha rilevato che il giudice di primo grado aveva erroneamente invocato un contrasto giurisprudenziale inesistente, richiamando una pronuncia della Corte di Cassazione riferita esclusivamente alla mobilità interprovinciale dei docenti, non applicabile al comparto sanitario. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il diritto al trasferimento ex L. n. 104/1992 richieda l’attualità dell’assistenza, ma non necessariamente l’assenza di altri familiari idonei. La Corte ha quindi stabilito che non vi fosse alcuna ragione per derogare alla regola della condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza, in quanto la ricorrente aveva pienamente ottenuto il riconoscimento del proprio diritto. Accogliendo l’appello, la Corte ha riformato la sentenza di primo grado, condannando l’amministrazione al pagamento delle spese di lite della fase di merito e cautelare, oltre a quelle del giudizio d’appello.