Autorità:
Corte di Cassazione
Data:
12 marzo 2024
Numero:
6468
Regione:
Abruzzo
In tema di licenziamento disciplinare, ai fini della contestazione dell’addebito, è legittimo il ricorso da parte del datore di lavoro ad un’agenzia investigativa, allorché si tratti di verifiche relative all’uso improprio dei permessi previsti dall’art. 33, comma 3, legge 5 febbraio 1992 n. 104. La lavoratrice era stata licenziata per assenza ingiustificata dal posto di lavoro, in particolare per un utilizzo irregolare dei permessi concessi ex lege n. 104/1992 per l’assistenza a genitori disabili. Secondo l’azienda, la dipendente non aveva prestato assistenza in modo rilevante e significativo durante le ore di permesso, dedicandosi ad altre attività. La Corte d’Appello aveva respinto le censure della ricorrente, ritenendo legittimi i controlli investigativi svolti dal datore di lavoro e la proporzionalità della sanzione disciplinare applicata. La Cassazione ha ribadito il principio secondo cui l’utilizzo dei permessi ex lege n. 104/1992 per scopi diversi dall’assistenza al familiare disabile costituisce abuso del diritto e può giustificare il licenziamento per giusta causa. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente valutato le prove e il comportamento della lavoratrice, evidenziando una grave violazione degli obblighi di buona fede e correttezza contrattuale. Ha inoltre confermato la legittimità dell’impiego di investigatori privati, purché il controllo non riguardi direttamente l’adempimento della prestazione lavorativa, ma comportamenti potenzialmente illeciti. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto dalla lavoratrice confermando la legittimità del licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro.