Autorità:
Tribunale
Data:
30 gennaio 2024
Numero:
–
Regione:
Liguria
Nel caso ad oggetto, il giudice è chiamato a pronunciarsi su quale sia la misura di tutela più adeguata per il beneficiario, affetto fin dalla nascita da “malformazione congenita del SNC, polimicrogiria, associata a macrocrania (…)” con tetraparesi e assenza di linguaggio e deficit cognitivo. Sulla base della documentazione medica e dell’esame dell’interdicendo, emerge come l’interdicendo non risulta in grado di “provvedere autonomamente alla gestione della propria quotidianità e del proprio patrimonio, né di garantirsi un’assistenza adeguata, individuare una collocazione adeguata né di rilasciare un consenso informato”.Il giudice, pertanto, individua l’interdizione, piuttosto che l’amministrazione di sostegno, quale strumento più adeguato a garantire una protezione dell’interessato, soprattutto in termini di gestione della propria sfera personale e di rappresentanza integrale nella gestione dei suoi interessi. La tutela, infatti, a differenza dell’amministrazione di sostegno, è l’unica misura che “legittimi una collocazione protratta, anche contro la volontà dell’interessato e […] una sostituzione al paziente nel consenso a terapie e trattamenti sanitari e chirurgici (art. 37 Codice Medico Deontologico 16.12.2006 […]) ovvero nella scelta di modalità assistenziali”.