Trib. di Savona, sent. 20 maggio 2024

Autorità:
Tribunale

Data:
20 maggio 2024

Numero:

Regione:
Liguria

Il caso su cui il giudice deve pronunciarsi ha ad oggetto la richiesta di interdizione presentata dai congiunti della beneficiaria che, a seguito di un aneurisma sacciforme con esiti cognitivi e neurologici è stata ricoverata e poi inserita in una RSA. Il tribunale, sulla base della documentazione medica e dell’esame della beneficiaria aderisce alle conclusioni del perito di parte attrice secondo cui l’interdicenda presenta un grave deficit cognitivo e una ridotta capacità di intendere e di volere. Il giudice conclude che, alla luce del criterio c.d. finalistico, l’interdizione risulta l’unica misura in grado di garantire un’adeguata tutela dell’interessata per ciò che concerne la sua assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale, attraverso una rappresentanza integrale nella gestione dei suoi interessi. La figura del tutore, infatti, è l’unica che può legittimare “una collocazione protratta, anche contro la volontà dell’interessato e […] una sostituzione al paziente nel consenso a terapie e trattamenti sanitari e chirurgici (art. 37 Codice Medico Deontologico 16.12.2006 ma nello stesso senso anche il precedente) ovvero nella scelta di modalità assistenziali”. Un amministratore o un curatore, invece, non potrebbero sostituirsi alla beneficiaria nelle scelte terapeutiche o nella gestione di ogni atto di natura patrimoniale, come richiesto nel caso ad oggetto, in cui la beneficiaria non risulta avere consapevolezza del proprio stato di salute o dei farmaci da assumere, né risulta essere in grado di provvedere in modo autonomo alla gestione della propria quotidianità̀ e del proprio patrimonio, di garantirsi un’assistenza e una collocazione adeguata, né di rilasciare un consenso informato.