Trib. di Barcellona Pozzo di Gotto, sez. civ., decreto 16 luglio 2024

Autorità:
Tribunale

Data:
16 luglio 2024

Numero:

Regione:
Sicilia

La decisione ha ad oggetto il reclamo proposto dalla nipote della beneficiaria contro il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, in cui si chiede la sostituzione dell’amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare e l’immediato inserimento della beneficiaria in una casa di cura, autorizzando l’amministratore di sostegno a prestare il consenso, in nome e per conto della beneficiaria, a questo inserimento. Nel rigettare il reclamo, il giudice sottolinea che le indicazioni dei familiari rispetto alla nomina dell’amministratore di sostegno non hanno effetto vincolante, soprattutto in assenza di controindicazioni rispetto alla nomina già effettuata. Il giudice, inoltre, evidenzia che, a differenza di quanto si prevede in materia di tutela, non rientra tra i poteri dell’amministratore di sostegno imporre alla beneficiaria il ricovero in una casa di cura, limitandone, così, un diritto fondamentale quale la libertà personale. Nel caso di specie, peraltro, a seguito della visita domiciliare, i servizi sociali del territorio rilevano che la beneficiaria è serena, ben assistita dai figli, e la casa è in ottime condizioni. I giudici ritengono quindi che non ci siano i presupposti per lo spostamento della beneficiaria dalla propria abitazione perché ciò non risponde al suo interesse. 

Documenti