Trib. di Avellino, decreto 16 marzo 2024

Autorità:
Tribunale

Data:
16 marzo 2024

Numero:

Regione:
Campania

La decisione ha ad oggetto il reclamo proposto dalla sorella della beneficiaria, nonché sua precedente amministratrice di sostegno, contro il provvedimento di sostituzione dell’amministratore di sostegno emesso dal giudice tutelare senza comunicare alle parti né la fissazione dell’udienza, né il decreto di sostituzione né il verbale di giuramento, in violazione del contraddittorio. Nell’accogliere il reclamo, il giudice afferma che nel procedimento di sostituzione dell’amministratore di sostegno, il giudice tutelare è tenuto a sentire il precedente amministratore di sostegno, a comunicare a quest’ultimo l’istanza di sostituzione e a indicare le motivazioni della sostituzione. Ciò si desume dalle seguenti disposizioni del codice civile: rispettivamente a) il rinvio operato dall’art. 411 all’art. 384 comma 2, a mente del quale “il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato”, b) la previsione dell’art. 413, comma 2, che prevede che l’istanza di sostituzione sia comunicata al beneficiario e all’amministratore di sostegno, c) il richiamo operato dall’art. 411 all’art. 384 secondo cui “il Giudice tutelare può rimuovere dall’ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri oppure si sia dimostrato inetto all’adempimento dei doveri derivanti dall’ufficio tutelare o sia diventato immeritevole dell’ufficio”. Queste disposizioni risultano invece violate nel caso di specie.

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