Autorità:
TAR
Data:
7 maggio 2024
Numero:
1370
Regione:
Lombardia
La sentenza in esame ha ad oggetto la definizione della modalità di compartecipazione alla spesa della retta di un CDD (Centro Diurno Disabili) con costo superiore alla media per presenza di servizi “personalizzati” attivati per la persona con disabilità.
In particolare, il TAR opera una distinzione tra:
- I servizi essenziali, il cui costo è conforme alla media per i quali è prevista compartecipazione sulla base dell’ISEE.
Per servizi essenziali deve intendersi il 30% della quota sociale a carico dell’utente (DGR n. 6991/2022). - I servizi “personalizzati”, aggiuntivi per i quali richiedere una contribuzione «considerando anche i redditi non soggetti a IRPEF (quindi i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari), sia in sintonia con i principi regolatori mutuabili dal combinato disposto degli artt. 32, 38 e 53 della Costituzione». Tale contribuzione, da determinare nel rispetto del principio di proporzionalità, trova la sua ratio nell’impossibilità per le Amministrazioni di farsi carico di tutti gli oneri, a maggior ragione se relativi a servizi aggiuntivi e scelti.