TAR Lombardia, sez. V, sent. 4 luglio 2024, n. 2069

Autorità:
TAR

Data:
4 luglio 2024

Numero:
2069

Regione:
Lombardia

Con ricorso veniva impugnato un regolamento comunale nella parte in cui subordinava la presa in carico e la compartecipazione alla retta del servizio frequentato dalle persone con disabilità alla presenza di un limite ISEE (nel caso di specie, 10.000), e la modalità di compartecipazione era determinata sulla base di “fasce”. Viene dichiarata l’illegittimità delle previsioni comunale dal momento che l’osservanza del DPCM n. 159 del 2013 non può essere disattesa (nel caso di specie, il Regolamento comunale era antecedente al DPCM). Ribadisce il TAR che «l’insussistenza di un potere dei Comuni di introdurre criteri e parametri derogatori rispetto all’ISEE, unico parametro per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate e per la definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, non può che dispiegare i suoi effetti anche nell’ipotesi in cui l’Amministrazione, piuttosto che derogare direttamente ai parametri ISEE, pretende di darvi attuazione attraverso la previsione di “fasce”, sulla base delle quali diversamente modulare, fino ad escluderla, la propria compartecipazione alla retta di ricovero di un soggetto, a cui la stessa spetterebbe in base all’ISEE (cfr. Cons. Stato, III, 13-04-2023, n. 3757). Va registrato come nella fattispecie in esame, a fronte di una retta annuale […] la determinazione comunale di azzerare la propria contribuzione a fronte di un ISEE [superiore a € 10.000] produce, quale diretta conseguenza, quella di addossare totalmente alla persona disabile le spese per la prestazione sociosanitaria, benché di importo nettamente superiore al valore della sua capacità economica, così come determinata in base all’ISEE».         

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