Autorità:
TAR
Data:
13 marzo 2024
Numero:
730
Regione:
Lombardia
La decisione ha ad oggetto la definizione della modalità di compartecipazione per una persona con disabilità con ISEE pari a € 0. Nel caso di specie, in deroga al DPCM n. 159 del 2013, il Comune aveva previsto il versamento da parte della persona con disabilità della quasi totalità delle provvidenze economiche (pensione di inabilità e indennità di accompagnamento) per il pagamento della retta. Il TAR ribadisce che le provvidenze percepite in ragione della disabilità non rientrano nel “reddito disponibile” e che «l’unico indicatore della situazione economica equivalente da applicare, non solo ai fini dell’accesso ma anche ai fini della compartecipazione al costo delle prestazioni sociosanitarie e sociali, resta quello ancora oggi disciplinato dal d.P.C.M. n. 159 del 2013, di modo che, in presenza di un ISEE dell’assistito pari a zero –come accertato nel caso di specie -, è da escludersi che, all’interno di una disciplina di settore inerente ai livelli essenziali di assistenza, e che dunque deve ricevere uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale, vi possa essere l’uso da parte dei Comuni di criteri ulteriori o difformi, quanto a elementi reddituali e patrimoniali considerati, rispetto a quelli indicati nel decreto sopracitato al fine di determinare il livello di capacità economica del beneficiario del contributo».