Autorità:
Corte di Cassazione
Data:
18 dicembre 2024
Numero:
46638
Regione:
Campania
Nel presentare ricorso contro il provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza, il ricorrente, che si trova in stato di detenzione ed è assistito dall’amministratore di sostegno denuncia la violazione del contraddittorio perché il giudizio si è svolto senza che fosse avvisato l’amministratore di sostegno. Nell’accogliere il motivo, la Cassazione afferma che il regime di cui all’art. 166 c.p.p., che richiede, a pena di nullità assoluta, che le notifiche degli atti processuali ai soggetti sottoposti ad interdizione siano effettuate al tutore, si estende ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno solo a seguito di verifica che “il loro stato mentale sia tale da comprometterne effettivamente la loro piena e consapevole partecipazione al processo”. Il provvedimento impugnato, invece, è stato adottato senza verificare in via preliminare se le condizioni del ricorrente che hanno condotto alla nomina dell’amministratore di sostegno potessero comprometterne una piena e consapevole partecipazione al giudizio.