Cass. civ., sez. III, 20 giugno 2024, n. 17113       

Autorità:
Corte di Cassazione

Data:
20 giugno 2024

Numero:
17113

Regione:
Campania

La Corte, nell’accogliere i motivi dei ricorrenti contro la sentenza impugnata, afferma che la capacità processuale del genitore non viene automaticamente meno qualora il minore, in pendenza del giudizio, sia diventato maggiorenne, e gli sia stato nominato un amministratore di sostegno, a differenza di quanto accade nell’interdizione. Occorre, infatti, che i giudici verifichino quali poteri di rappresentanza sono stati attribuiti all’amministratore di sostegno con il decreto di nomina. I giudici di merito, invece, hanno omesso di verificare se l’avvenuta nomina dell’amministratore di sostegno, menzionata dal difensore dei ricorrenti solo in sede di comparsa conclusionale, avesse mera valenza informativa, o, al contrario, esprimesse la chiara e univoca volontà di fare valere un evento interruttivo. In ogni caso, in questa seconda ipotesi, i giudici avrebbero dovuto dichiarare l’interruzione del giudizio, per consentire alla parte di riassumerlo mediante il suo nuovo rappresentante legale. Invece, disponendo la prosecuzione del processo e dichiarando privo di rappresentanza in giudizio un soggetto disabile divenuto maggiorenne, hanno compromesso il suo diritto di difesa.