Autorità:
Corte di Cassazione
Data:
28 marzo 2024
Numero:
8456
Regione:
Veneto
La decisione ha ad oggetto l’istanza di annullamento della donazione disposta dal beneficiario, affetto da serie patologie e sottoposto ad amministrazione di sostegno con un provvedimento del giudice tutelare che prevedeva per gli atti di straordinaria amministrazione (tra cui rientrava la donazione di beni immobili) l’assistenza dell’amministratore e l’autorizzazione del Tribunale. Contro la decisione di annullamento della donazione propone appello la donataria che contesta la sua mancata conoscenza del provvedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno. La Corte di appello rigetta il ricorso. La donataria impugna la decisione proponendo ricorso per cassazione. Secondo la ricorrente, la corte di merito avrebbe mancato di verificare la capacità di intendere e di volere del beneficiario, così come impone la stessa Corte Costituzionale che, nella sentenza n. 114 del 2019 riconosce in capo al beneficiario di amministrazione di sostegno la capacità di donare, salvo limitazioni da parte del giudice tutelare. Il ricorso viene dichiarato infondato dalla Corte di Cassazione, la quale sottolinea che, qualora il giudice tutelare abbia espressamente stabilito che gli atti di straordinaria amministrazione possano essere compiuti validamente solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno, la donazione posta in essere dall’amministrato è annullabile. In tal caso, infatti, l’annullamento consegue alla violazione di quanto stabilito nel provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno.