Autorità:
Corte di Cassazione
Data:
15 febbraio 2024
Numero:
4192
Regione:
Sicilia
La decisione prende origine dal ricorso promosso dall’amministratore di sostegno della beneficiaria contro il provvedimento che dichiarava l’occupazione sine titulo di quest’ultima di un terreno. Nel rigettare l’eccezione relativa al difetto di legittimazione processuale dell’amministratore di sostegno, la Corte afferma che, in tema di amministrazione di sostegno, in ragione del richiamo che l’art. 411 c.c. opera a favore dell’art. 374 c.c., tra gli atti che richiedono un’autorizzazione del giudice tutelare figura il promovimento di giudizi. A questa regola, tuttavia, fanno eccezione le ipotesi di prosecuzione del giudizio in sede di appello e ricorso per cassazione.