Autorità:
Corte di Cassazione
Data:
8 gennaio 2024
Numero:
451
Regione:
Veneto
Il giudizio trae origine dal reclamo presentato dal beneficiario contro il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno con cui egli chiedeva la revoca della misura o la nomina di un diverso amministratore di sostegno. La Corte accoglieva il reclamo. Contro questa decisione proponeva ricorso in cassazione il soggetto nominato quale amministratore di sostegno provvisorio che contestava la nullità del provvedimento per difetto di integrità del contraddittorio. Veniva, inoltre, contestata la condanna alle spese di lite che non poteva raggiungere la ricorrente, in quanto questa aveva agito nella qualità di amministratrice di sostegno e, dunque, di ausiliaria al giudice tutelare. Contro la medesima decisione presentava ricorso incidentale anche la sorella del beneficiario, costituitasi nel giudizio di primo grado, che contestava la condanna alle spese di lite. La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, afferma che il procedimento per l’apertura di un’amministrazione di sostegno non configura un litisconsorzio necessario. La nomina dell’amministratore, infatti, produce effetti solo sulla sfera giuridica del beneficiario, unica parte necessaria. I parenti, invece, non sono mai da considerarsi “parti” del giudizio, dal momento che non sono titolari né di un diritto soggettivo da agire in giudizio né di un interesse riflesso. Essi, per un verso, sono legittimati a presentare l’istanza di apertura dell’amministrazione di sostegno e, per altro verso, possono fornire al giudice importanti informazioni sulla condizione del beneficiario. A sostegno del suo ragionamento, la Corte richiama la riforma intervenuta nel 2022 con riferimento al rito applicabile all’amministrazione di sostegno che, nell’estendere le norme dettate in materia di interdizione e inabilitazione, prevede che siano legittimati a impugnare il provvedimento i soggetti legittimati a proporre la domanda anche se non hanno partecipato al giudizio. Ciò implica che, se nel primo grado alcuni parenti si sono costituiti, non è necessario che venga integrato il contraddittorio nei loro confronti nel successivo grado di appello. Per altro verso, i parenti che possiedono la legittimazione ad agire, se presenti al processo, in quanto contraddittori processuali, possono essere condannati alle spese in caso di soccombenza. La Cassazione, richiamando la sentenza a sezioni unite n. 21985 del 2021, evidenzia che l’istituto dell’amministrazione di sostegno si configura come una misura profondamente nuova. Le varie problematiche che sorgono in relazione alla sua applicazione andranno risolte sulla base non del “contenitore” ma del “contenuto”, così come emerge dalla particolare fattispecie ad oggetto e dal provvedimento del giudice tutelare. Nel caso di specie, la condanna alle spese dei parenti intervenuti nel primo grado di giudizio si spiega alla luce del fatto che queste hanno resistito al reclamo proposto dal beneficiario affermando la necessità di un’amministrazione di sostegno con un contenuto fortemente limitativa della capacità del beneficiario.