Autorità:
Corte di Cassazione
Data:
3 gennaio 2024
Numero:
165
Regione:
Veneto
La decisione tra origine dalla vicenda seguente: con decreto ingiuntivo l’amministratrice di sostegno della beneficiaria chiedeva agli eredi di quest’ultima il pagamento delle prestazioni professionali svolte a suo beneficio, in qualità di avvocato, in alcuni giudizi civili. L’opposizione al decreto ingiuntivo presentata dagli eredi della beneficiaria era giunta davanti alla Corte di Cassazione che aveva stabilito come il compenso per le prestazioni effettuate non doveva essere inquadrato nel rapporto contrattuale avvocato-cliente, regolato dalle tariffe professionali, bensì nelle attività prestate in qualità di amministratore di sostegno, da liquidarsi nell’ambito dell’equa indennità. Il decreto con cui il giudice tutelare liquidava l’equa indennità all’amministratrice di sostegno veniva successivamente reclamato dagli eredi della beneficiaria che contestavano l’avvenuta prescrizione del credito. Contro la decisione di accoglimento del reclamo emessa dalla corte di appello, la ricorrente ha proposto ricorso in cassazione. Nell’accogliere il ricorso, la Corte ha evidenziato che il diritto fatto valere dall’amministratrice di sostegno nel procedimento di giurisdizione volontaria (il diritto al ristoro economico derivante dall’attività professionale prestata durante l’amministrazione di sostegno in favore della beneficiaria) era coincidente con quello fatto valere nel precedente processo, le cui attività, quindi, erano da considerarsi idonee a interrompere la prescrizione.