Cass. civ., sez. I, ord. 27 febbraio 2024, n. 5222     

Autorità:
Corte di Cassazione

Data:
27 febbraio 2024

Numero:
5222

Regione:
Veneto

Nel ricorso per cassazione proposto dalla beneficiaria contro il rigetto dell’istanza di revoca dalla stessa proposta contro il provvedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno, la Corte rileva l’inammissibilità dell’impugnazione per scadenza dei termini. Il termine per ricorrere in cassazione, infatti, decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento e non dalla comunicazione dell’avvenuto deposito, come confermato dalla decisione della Corte Costituzionale sul punto (n. 297/2008). Inoltre, nell’ambito dell’amministrazione di sostegno, qualora la trattazione ritardata potrebbe produrre un grave pregiudizio alle parti, come nel caso dei provvedimenti di apertura e chiusura dell’amministrazione, si applica l’eccezione alla regola della sospensione dei termini durante il periodo feriale prevista dall’art. 3 della legge n. 742 del 1969.