Autorità:
Corte di Cassazione
Data:
19 luglio 2024
Numero:
19935
Regione:
Veneto
La decisione trae origine dal ricorso presentato dai fratelli del beneficiario contro l’apertura dell’amministrazione di sostegno disposta dal giudice tutelare, sulla base di quanto riferito dai servizi sociali e dai vigili urbani in relazione al degrado e alla scarsa igiene in cui versava il beneficiario. Quest’ultimo, sentito dal giudice tutelare, ha confermato di avere bisogno di supporto. Il ricorso per cassazione è stato notificato all’amministratore di sostegno ma non al beneficiario personalmente. La Corte di Cassazione, con riferimento a ciò, rileva una irregolarità nell’instaurazione del contraddittorio: una lettura costituzionalmente orientata della normativa di riferimento, infatti, impone che al destinatario dell’amministrazione di sostegno si applichino le stesse garanzie previste per le procedure di interdizione e inabilitazione, con particolare riferimento al diritto di difesa e contraddittorio. Pertanto, è necessario che il beneficiario sia informato della pendenza del procedimento per l’apertura dell’amministrazione di sostegno e della facoltà di nominare un difensore. Inoltre, il ricorso in cassazione e il reclamo proposto in appello avverso l’apertura dell’amministrazione di sostegno devono essere notificati al beneficiario personalmente e non all’amministratore di sostegno che non è legittimato a rappresentarlo in giudizio. Non risulta, invece, che ciò sia avvenuto nel caso di specie. La Corte di Cassazione fissa un termine per la notifica del ricorso al beneficiario, affinchè sia così regolarmente instaurato il contraddittorio dinanzi alla Corte di Cassazione.