Autorità:
Corte di Cassazione
Data:
12 febbraio 2024
Numero:
3762
Regione:
Puglia
La decisione trae origine da una decisione che attesta, in favore degli attori, l’intervenuto acquisto per usucapione di un terreno intestato al beneficiario, già sottoposto ad amministrazione di sostegno. A seguito dell’impugnazione della decisione da parte degli eredi del beneficiario, la Corte d’appello dichiarava nulla la notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio, stante l’incapacità del beneficiario di ricevere validamente la notifica dell’atto di citazione. La decisione viene impugnata con ricorso in Cassazione. La Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso, afferma che la validità della notifica che ha come destinataria una persona sottoposta ad amministrazione di sostegno dipende dai poteri attribuiti dal giudice tutelare all’amministratore di sostegno: se questi ha poteri sostitutivi gli atti del processo andranno notificati solo all’amministratore. Se l’amministratore di sostegno, invece, ha poteri di assistenza, la capacità processuale del beneficiario non viene meno e quindi, in questo caso, il procedimento di notificazione ha carattere complesso e può considerarsi perfezionato solo quando l’atto sia giunto a conoscenza tanto dell’amministrato quanto dell’amministratore di sostegno, che solo così potrà svolgere la sua funzione di assistenza. Pertanto, in quest’ultimo caso, se l’atto non raggiunge anche l’amministratore di sostegno, la notifica non deve considerarsi nulla, ma giuridicamente inesistente. Nel caso di specie, dal momento che erano stati attribuiti poteri sostitutivi in capo all’amministratore di sostegno, la notifica doveva raggiungere quest’ultimo per produrre i suoi effetti processuali e non il beneficiario. I termini perché gli eredi del beneficiario facciano valere questa nullità, in assenza di notifica della sentenza di primo grado nei loro confronti, decorrono dal momento in cui questi ne sono venuti a conoscenza.