Autorità:
Corte di Cassazione
Data:
12 febbraio 2024
Numero:
3753
Regione:
Lazio
La Corte ha respinto il ricorso con cui il fratello della beneficiaria, già nominato suo procuratore generale, ha impugnato la nomina, quale amministratore di sostegno, di una persona diversa da lui. In proposito la Corte evidenzia innanzitutto che il provvedimento del giudice tutelare che nomina amministratore di sostegno una persona diversa da quella scelta dal beneficiario ha natura decisoria, ed è ricorribile in Cassazione, dal momento che va ad incidere sulla libera determinazione dell’amministrato comprimendola. Afferma, poi, che, al momento dell’apertura di un’amministrazione di sostegno, qualora l’amministrato abbia rilasciato una procura generale o speciale in favore di un terzo (nella fattispecie, un mandato di sostegno), il giudice tutelare può nominare quest’ultimo come amministratore di sostegno, assecondando, così, la volontà già espressa dal beneficiario oppure scegliere un’altra persona. In quest’ultimo caso, il giudice tutelare dovrà corredare la sua decisione con una motivazione rafforzata che giustifichi le ragioni della diversa scelta. Inoltre, la procura precedentemente conferita dal beneficiario si estingue a meno che il mandato sia stato conferito anche per quegli atti per cui il beneficiario sottoposto ad amministrazione di sostegno ha mantenuto la capacità. Nel caso di specie, il giudice di merito ha congruamente motivato la scelta di nominare un amministratore di sostegno diverso dal fratello del beneficiario alla luce della sua inidoneità a ricoprire questo incarico. Le contestazioni sollevate in proposito dal ricorrente vengono dichiarate inammissibili dalla Cassazione in quanto propongono una censura nel merito non rivedibile in sede di giudizio di legittimità.