Autorità:
Corte di Cassazione
Data:
7 maggio 2024
Numero:
12285
Regione:
Puglia
La decisione trae origine dal reclamo presentato contro il provvedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno da due dei tre figli dalla beneficiaria e dalla beneficiaria stessa. Il giudice tutelare verificava che la beneficiaria, di 83 anni, era affetta da varie infermità, che le impedivano di svolgere autonomamente le attività di vita quotidiana senza assistenza e, alla luce delle tensioni intrafamiliari, nominava quale amministratore di sostegno una persona terza. Il reclamo veniva rigettato dalla Corte d’Appello con una decisione impugnata in cassazione. Nel rigettare il ricorso, la Corte di Cassazione sottolinea che, sebbene l’età avanzata non giustifichi di per sé l’apertura dell’amministrazione di sostegno, essa concorre nella valutazione del giudice tutelare circa l’idoneità o meno dell’interessata di provvedere alla cura dei propri interessi, anche patrimoniali. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato sull’inidoneità della ricorrente a provvedere ai suoi interessi, alla luce del suo decadimento senile che, peraltro, ha effetti anche sulla capacità della ricorrente di verificare chi, all’interno della sua rete personale, potrebbe offrirle supporto in modo affidabile e disinteressato. Tale valutazione effettuata dai giudici di merito, qualora adeguatamente motivata, non può essere oggetto di revisione in sede di giudizio di legittimità dove non può trovare ingresso un nuovo accertamento dei fatti. Parimenti non rivedibile in sede di legittimità è la decisione del giudice tutelare di nominare quale amministratore di sostegno una persona estranea al nucleo familiare, alla luce delle tensioni esistenti tra i figli della beneficiaria.