Cass. civ., sez. I, 26 marzo 2024, n. 8088       

Autorità:
Corte di Cassazione

Data:
26 marzo 2024

Numero:
8088

Regione:
Toscana

La decisione trae origine dal procedimento instaurato dall’amministratore di sostegno del beneficiario perché venisse dichiarata la nullità del matrimonio celebrato tra la convenuta e il beneficiario, per incapacità di intendere e di volere di quest’ultimo, affetto, secondo quanto emerso dalla perizia del c.t.u., da una “patologia degenerativa con danno e morte di popolazioni di neuroni della corteccia fronto-temporale”. Il giudizio di primo grado si conclude con la dichiarazione di nullità del matrimonio. Tale decisione del giudice di merito viene appellata dalla convenuta. Al termine del giudizio di secondo grado, il gravame viene accolto e la sentenza di primo grado revocata. Contro questa decisione, la figlia del beneficiario propone ricorso in cassazione, contestando la carenza di legittimazione attiva dell’amministratore di sostegno ad impugnare la nullità del matrimonio affermata dalla corte d’appello. Nell’accogliere il ricorso, la Corte di Cassazione evidenzia che, affinché l’amministratore di sostegno possa validamente promuovere giudizi è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare, pena il difetto di legittimazione processuale in capo all’amministrazione di sostegno. L’eccezione circa la carenza di legittimazione processuale in capo all’amministratore di sostegno poteva essere sollevata d’ufficio dalla corte di appello che avrebbe dovuto concedere alle parti un termine per sanare tale carenza e ottenere il rilascio delle necessarie autorizzazioni. Nella specie, la sentenza di secondo grado deve ritenersi nulla dal momento che il giudice d’appello, una volta sollevata d’ufficio l’eccezione, ha mancato di attivare il contraddittorio tra le parti, privando, così, il ricorrente, del potere di allegazione e di prova, avente ad oggetto, nello specifico, il decreto di autorizzazione del giudice tutelare. La preclusione relativa alla produzione di nuovi documenti di cui all’art. 345 c.p.c., infatti, concerne solo quelli che attengono al merito della domanda e non vale per quelli utili a dimostrare la legittimazione processuale, le cui invalidità possono essere sanate anche di propria iniziativa dalle parti. La Corte di Cassazione ha inoltre ritenuto sussistente la legittimazione processuale della figlia del beneficiario che è da considerarsi validamente trasmessa, dal momento che il giudizio di impugnazione del matrimonio era già pendente alla morte del beneficiario, secondo quanto stabilito dall’art. 127 del codice civile.