Autorità:
Corte di Cassazione
Data:
16 settembre 2024
Numero:
24732
Regione:
Piemonte
Con questa decisione, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso con cui il beneficiario si è opposto al provvedimento emesso dal giudice tutelare (e confermato dalla corte d’appello) con cui si nominava quale amministratore di sostegno una parte terza, in ragione dei conflitti intrafamiliari, anziché la moglie, già individuata dal beneficiario quale eventuale amministratore di sostegno. Per ciò che concerne i profili processuali, e in considerazione del rito ratione temporis applicabile (ante riforma del D. Lgs. 149/2022, applicabile ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023), la Cassazione afferma che una lettura costituzionalmente orientata della normativa di riferimento impone che al destinatario dell’amministrazione di sostegno si applichino le stesse garanzie previste per le procedure di interdizione e inabilitazione, con particolare riferimento al diritto di difesa e contraddittorio. Questi diritti devono essere riconosciuti a maggior ragione nel caso dell’amministrazione di sostegno: misura finalizzata a limitare il meno possibile il diritto di autodeterminarsi del beneficiario, che mantiene la capacità processuale durante tutta la durata della procedura. Ciò implica che, nel caso di specie, stante la legittimazione del beneficiario a presentare ricorso avverso il provvedimento della corte d’appello, deve considerarsi pienamente valida la procura da questi conferita ad un legale ai fini dell’impugnazione. Di contro, invece, l’amministratore di sostegno provvisoriamente nominato dal giudice tutelare non può costituirsi in nome e per conto del beneficiario né è legittimato a impugnare autonomamente il provvedimento. L’autorizzazione rilasciata in tal senso dal giudice tutelare deve considerarsi illegittima. Con riferimento al merito del giudizio, la Corte dichiara nulla la consulenza tecnica su cui i giudici di merito hanno basato il giudizio sull’apertura dell’amministrazione di sostegno, dal momento che era stato impedito al difensore del beneficiario di partecipare. La Corte afferma in proposito, che deve essere fatta salva la facoltà del beneficiario di partecipare alle operazioni peritali “in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori”. Questa garanzia non può dirsi rispettata con la sola presenza del consulente di parte e non può essere impedito al difensore del beneficiario di partecipare solo perché è presente il consulente tecnico. Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno, oltrechè fondato su una consulenza tecnica nulla, deve essere annullato e revocato anche perché manca di accertare la sussistenza di un deficit di competenza del beneficiario per la soddisfazione dei suoi bisogni e delle sue esigenze concrete (che non possa essere colmato attraverso la rete familiare e personale di quest’ultimo). La mancanza di questo esame finisce col frustrare le finalità di questa misura di protezione così come disegnata dal legislatore. Allo stesso modo, pure la mancanza di una motivazione adeguata rispetto alla scelta di un amministratore di sostegno diverso da quello precedentemente individuato dal beneficiario realizza un’ingiustificata limitazione della capacità di quest’ultimo.