Autorità:
Corte di Cassazione
Data:
16 maggio 2024
Numero:
13578
Regione:
Liguria
La decisione prende origine dal provvedimento di parziale rigetto del reclamo, proposto dal beneficiario, contro il provvedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno promosso dalla figlia con la quale pendevano diversi giudizi. Il ricorrente contesta la sussistenza dei presupposti per la nomina dell’amministratore di sostegno, opponendo la sua piena capacità di intendere e di volere. Contesta, inoltre, il fatto che l’incarico sia stato conferito ad un soggetto estraneo alla famiglia. Nel dichiarare il ricorso inammissibile, perché volto alla revisione dell’interpretazione dei fatti data dai giudici di merito, la Corte evidenzia che il giudice non può imporre l’apertura di un’amministrazione di sostegno qualora il beneficiario, pienamente lucido, si opponga alla nomina dell’amministratore, e la sua protezione sia di fatto assicurata dai familiari o da un sistema di deleghe già attivato dall’interessato. Al contrario, qualora l’interessato sia privo, in tutto o in parte, di autonomia, e richieda una forma di protezione dei suoi interessi, il giudice mantiene una discrezionalità solo rispetto al quomodo della tutela (amministrazione di sostegno, inabilitazione, interdizione), e non rispetto all’an, pena la “privazione, per il soggetto incapace, di ogni forma di protezione dei suoi interessi, ivi compresa quella meno invasiva”. Nel caso di specie, dalla relazione del c.t.u. emergeva la presenza di un lieve disturbo cognitivo del beneficiario, con aspetti ossessivi, che avevano portato all’inconsapevolezza delle cause promosse contro la figlia e dell’ingente debito derivatone e che comportavano il rischio di ulteriori esborsi economici legati a future iniziative legali. Su questa base, i giudici di merito, accertata una parziale capacità del beneficiario di provvedere ai propri interessi, avevano disposto l’amministrazione di sostegno limitatamente agli atti di straordinaria amministrazione riguardanti beni immobili e al consenso per i trattamenti sanitari. Allo stesso modo, la nomina di un amministratore di sostegno era legittimamente ricaduta su un membro esterno alla famiglia alla luce dei conflitti endofamiliari e dell’incapacità degli stretti congiunti del beneficiario di limitarne il disturbo.