Cass. civ., sez. I, 12 febbraio 2024, n. 3753       

Autorità:
Corte di Cassazione

Data:
12 febbraio 2024

Numero:
3753

Regione:
Calabria

La Corte ha respinto il ricorso che chiedeva la chiusura dell’amministrazione di sostegno aperta a beneficio del compagno della ricorrente. Quest’ultima contesta che le corti di merito abbiano rigettato il reclamo senza procedere ad una valutazione attuale delle capacità psico-fisiche del beneficiario e senza tenere in considerazione l’esistenza di una rete familiare e il desiderio espresso dal beneficiario di essere riportato a casa. La Corte di Cassazione ha sottolineato che la valutazione delle prove (tra cui la relazione della struttura in cui il beneficiario è ricoverato e la prognosi contenuta nella consulenza tecnica d’ufficio) è di competenza del giudice di merito e che non è possibile contestare tale valutazione con una ricostruzione alternativa dei fatti. Inoltre, è irrilevante la circostanza che si sia estinto il giudizio di interdizione, che non costituisce condizione risolutiva del procedimento per l’apertura di una amministrazione di sostegno. La Corte, inoltre, ravvisa, nella prospettazione della ricorrente, una confusione di piani: la scelta del luogo ove alloggiare il beneficiario e la necessità che egli viva in una struttura dovrà essere attentamente valutata dal giudice tutelare laddove non vi siano ragioni di cura imprescindibili e vi sia una famiglia che possa apprestare l’assistenza e le cure necessarie. Tale scelta, tuttavia, deve tenersi distinta e separata dalla questione dell’apertura dell’amministrazione di sostegno e dalla necessità di mantenere questa misura.