Trib. Torino, sez. VIII civ., sent. 13 dicembre 2024, n. 6044 

Autorità:
Tribunale

Data:
13 dicembre 2024

Numero:
6044

Regione:
Piemonte

La ricorrente formula opposizione al decreto ingiuntivo n. 7311/2023 emesso dal Tribunale di Torino con il quale era stata condannata al pagamento della somma di € 22716,67 per canoni di locazione non pagati, oltre a interessi e spese, in relazione all’immobile in cui risulta locataria. Nei confronti dell’attuale ricorrente era stato emesso, infatti, un decreto di pagamento da parte dell’Agenzia Territoriale per la Casa, che avanzava il credito per il canone di locazione. Tra i motivi di contestazione, la ricorrente invoca le sue condizioni economiche e di salute, sottolineando di essere una persona con disabilità e in una situazione economica precaria, anche in considerazione del fatto che figlia e nipote disoccupati vivono con lei. Chiede, dunque, sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo. La ricorrente fa, inoltre, riferimento alla presenza di varie barriere architettoniche all’interno dell’immobile (vasca da bagno inaccessibile, ascensore con spazio non idoneo all’ingresso in carrozzina, gradini di accesso all’edificio) che non erano mai state rimosse dal locatore. La ricorrente chiede, quindi, di accertare che il locatore non abbia adempiuto all’obbligo di manutenzione ex artt. 1575 e 1576 c.c. e, al contempo, di dichiarare l’obbligo di eseguire i lavori di manutenzione necessari per rendere l’immobile accessibile, chiedendo il risarcimento dei danni. Il Tribunale rigetta il ricorso, confermando la legittimità del decreto ingiuntivo. In particolare, il giudice ritiene che, per la sospensione totale o parziale del pagamento del canone da parte del conduttore, il locatore deve aver omesso interventi indispensabili che rendono il bene inutilizzabile o ne pregiudicano gravemente l’uso pattuito (Cass. n. 26963/2018), In questo caso, il Tribunale afferma che la ricorrente non ha fornito prove sufficienti che possano giustificare la sospensione del pagamento del canone, aldilà delle sue condizioni di salute e difficoltà economiche. Alla luce della proporzione dei rispettivi inadempimenti (di locatore e conduttore) nella presente fattispecie il Tribunale dichiara che deve ritenersi più grave l’inadempimento del conduttore, che ha del tutto omesso il pagamento del canone e delle spese pur detenendo l’immobile, arrivando ad accumulare un debito significativo.

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