Autorità:
Tribunale
Data:
7 ottobre 2024
Numero:
–
Regione:
Lazio
Il Tribunale di Tivoli esamina il ricorso di una cittadina contro l’amministrazione comunale per discriminazione indiretta dovuta alla mancata adozione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, che ha determinato l’inaccessibilità degli edifici comunali per persone con disabilità motoria o sensoriale entro i termini previsti dalla legge. La ricorrente chiede il risarcimento del danno e una sanzione per ogni giorno di inadempienza. Il Tribunale accoglie il ricorso, riconoscendo la condotta discriminatoria del Comune ai sensi dell’art. 2 comma 3, legge n. 67/2006. In particolare, il Tribunale evidenzia che il ritardo di oltre trent’anni nell’adozione del PEBA, (previsto entro la fine del 1987 ma approvato solo il 25 luglio 2023) ha reso inaccessibili l’edificio comunale, la Sala Consiliare e gli uffici pubblici, inclusi quelli della Polizia Municipale, per le persone con disabilità. Inoltre, il Comune non ha adempiuto, fino al momento della tarda approvazione del PEBA, all’obbligo di pianificare le misure per identificare e rimuovere le barriere architettoniche, come richiesto dalla legge (art. 32, comma 21, legge n. 41/1986 e art. 24, comma 9, legge n. 104/1992), limitando così i diritti delle persone disabili in termini di mobilità, accessibilità e inclusione sul territorio. Peraltro, il Comune non ha potuto giustificare il mancato intervento invocando ritardi da parte del Ministero della Cultura. Il Tribunale ha dunque ordinato la rimozione, entro sei mesi, delle barriere architettoniche che non consentono alla ricorrente di accedere all’interno dell’edificio comunale e dei locali ivi ubicati e condannato il Comune al risarcimento della ricorrente per il danno subito.