Trib. Taranto, sez. II civ., ord. 28 novembre 2024

Autorità:
Tribunale

Data:
28 novembre 2024

Numero:

Regione:
Puglia

Nella controversia condominiale in esame, la ricorrente, persona con disabilità, assieme al coniuge, avviano una causa contro gli altri condomini e l’amministratore di condominio al fine di accertarne la condotta discriminatoria, per non aver provveduto ad approvare l’installazione di un ascensore all’interno dell’edificio che avrebbe consentito alla ricorrente di accedere al proprio appartamento. Nel procedimento principale, i ricorrenti chiedono al Tribunale di accertare la discriminazione, riconoscere i danni subiti e ordinare ai convenuti di cessare la condotta discriminatoria. Nel ricorso d’urgenza ex art. 700 cp.c., presentato in parallelo, gli stessi ricorrenti chiedono al giudice di autorizzare i lavori per l’installazione dell’ascensore a proprie spese, al fine di accedere ai contributi stanziati dagli enti pubblici previsti dalla legge 13/1989. Nel giudizio, il Tribunale si esprime solo in merito al ricorso d’urgenza, ribadendo che esso  permette provvedimenti immediati solo in caso di pericolo imminente e irreparabile per il diritto che si intende far valere in via ordinaria. Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto che non sussista il legame necessario tra la richiesta cautelare e la causa principale. Infatti, mentre il giudizio ordinario riguarda la richiesta di accertamento di condotta discriminatoria, il ricorso d’urgenza riguarda la richiesta di ottenere “un’utilità” (quale l’autorizzazione per i lavori edilizi) che si caratterizza come un obiettivo diverso da quello esplicitato nel procedimento principale. Il ricorso viene, quindi, dichiarato inammissibile.

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