Autorità:
Tribunale
Data:
11 novembre 2024
Numero:
809
Regione:
Liguria
Il Tribunale di Savona dichiara l’inammissibilità del ricorso effettuato da parte di alcuni condomini contro il condominio, in relazione ad una delibera assemblare del 2 agosto 2023 che approvava l’installazione di un ascensore all’interno dell’edificio. Tra i vari motivi di impugnazione, gli attori sostengono che l’ascensore deliberato non rispetti le dimensioni minime previste dal d.m. 236/1989 (96 cm di profondità x 64 cm di larghezza, in luogo dei 1,20 cm di profondità per 80 cm di larghezza) e che, quindi, non possa rientrare nella tipologia di interventi atti ad eliminare le barriere architettoniche in favore delle persone con disabilità. Il Tribunale, rigettando tutti i motivi di impugnazione, afferma che l’installazione dell’ascensore deliberato non comporterebbe una violazione dell’art. 1120 e 1136 comma 5 c.c, come sostenuto dagli attori. Infatti, la legge 13/1989, espressione di un principio di solidarietà sociale oltre che condominiale, presuppone un concetto di “disabilità” inteso in senso più ampio, nel quale possono rientrare anche gli anziani o chiunque presenti difficoltà motorie o sensoriali di qualsiasi tipo e non necessariamente riconducibili ad una grave patologia. Pertanto, il giudice dichiara che, pur essendo vero che l’ascensore non rispetta le dimensioni standard previste dal d.m. 236/1989, esso è comunque finalizzato al miglioramento dell’accessibilità dell’edificio.