Autorità:
Tribunale
Data:
6 marzo 2024
Numero:
–
Regione:
Lazio
Alcuni condomini adivano il Tribunale di Roma chiedendo che venisse vietata ad un altro residente dell’edificio la prosecuzione dei lavori per l’installazione di un ascensore nel condomino, in considerazione della presenza di una serie di criticità sia di carattere estetico che funzionale e progettuale, con compromissione del decoro architettonico. Espletata la c.t.u., il giudice ha accolto il ricorso e ha chiarito che, nel caso di specie, la realizzazione dell’ascensore in conformità al progetto presentato dalla parte convenuta, avrebbe comportato per la rampa delle scale dell’edificio la violazione del criterio della larghezza minima consentita in base alle disposizioni del D.M. n. 236 del 1989, la cui stabilità non sarebbe stata nemmeno garantita, e ne sarebbe risultato compromesso anche il decoro architettonico; inoltre, le dimensioni progettate per la cabina dell’ascensore non avrebbero rispettato le dimensioni minime previste nel decreto ministeriale del 1989. Il giudice ha concluso affermando che un progetto che non rispetta i contenuti del D.M. n. 236 del 1989 non risulta adeguato al superamento delle barriere architettoniche.