Trib. di Firenze, sez. II civ., sent. 28 agosto 2024, n. 2681

Autorità:
Tribunale

Data:
28 agosto 2024

Numero:
2681

Regione:
Toscana

Il Tribunale di Firenze accoglie la richiesta di una persona con disabilità con riconosciuto status di invalidità civile e proprietaria di un appartamento posto al secondo piano di un condominio, che aveva impugnato una delibera assembleare negante il diritto ad installare, a proprie cure e spese, un impianto ascensore o piattaforma elevatrice per superamento delle barriere architettoniche. L’attrice aveva sottoposto il progetto di fattibilità realizzato dal proprio tecnico all’esame dell’assemblea condominiale che ne aveva poi deliberato il rifiuto, prevedendo la possibilità di installare la piattaforma elevatrice senza incidere sulla stabilità strutturale dell’edificio e senza pregiudicare l’utilizzo delle scale condominiali da parte degli altri condomini. Il Tribunale richiama l’art. 1102 c.c. e le novità introdotte dal Decreto Semplificazioni (L. 120/2020), che permettono a un condòmino di realizzare opere per rimuovere barriere architettoniche a proprie spese, a condizione che ciò non alteri la destinazione della cosa comune né impedisca agli altri di utilizzarla. Viene sottolineato il principio di solidarietà condominiale, che impone di ritenere legittima l’installazione dell’ascensore nelle parti comuni di un edificio quando questo è funzionale al superamento delle barriere architettoniche e a contemperare i vari interessi nei diversi rapporti condominiali. Avendo stabilito che l’assenza di un ascensore costituisce una barriera architettonica che incide gravemente sulla qualità della vita dell’attrice, il Tribunale dichiara, pertanto, la nullità della delibera, riconoscendo all’attrice il diritto di procedere con l’installazione dell’ascensore.

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