Trib. di Terni, sez. civ., ord. 13 marzo 2024

Autorità:
Tribunale

Data:
13 marzo 2024

Numero:

Regione:
Umbria

Il Tribunale di Terni si è pronunciato sul reclamo presentato da una signora residente in un condominio avverso l’ordinanza con cui il lo stesso Tribunale le aveva ordinato di consegnare le chiavi dell’ascensore da lei costruito nel condominio ad altri due residenti dell’edificio, per consentire agli stessi ed ai loro familiari di utilizzare l’ascensore, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e funzionali dello stesso, con obbligo di questi ultimi, in solido tra loro, di contribuire nella misura della metà alle spese necessarie per il funzionamento dell’ascensore. Tra i motivi di reclamo, la ricorrente contestava la sussistenza del periculum in mora richiesto dall’art. 700 c.p.c., ritenuto sussistente dall’ordinanza impugnata in ragione del pericolo attuale e irreparabile lamentato, rinvenibile nel fatto che il mancato utilizzo della piattaforma elevatrice da parte dei genitori dei condomini che avevano chiesto l’utilizzo dell’ascensore, affetti da patologie, interferiva in modo diretto e grave sulle relazioni familiari, quando, invece, secondo la reclamante, dette circostanze non solo non erano state sufficientemente provate ma, non erano comunque suscettibili di dar luogo ad un pregiudizio imminente e irreparabile, come dimostrato dalla proposizione della domanda cautelare soltanto un anno e mezzo dopo la notifica della citazione del giudizio di merito. Il giudice, ricostruendo e richiamando la disciplina normativa in materia, ha rigettato il reclamo. In particolare, il tribunale ha ricordato che in materia di ascensori autorizzati per persone con disabilità, ai sensi della legge n. 13 del 1989, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che la finalità pubblicistica di interesse generale, sottesa alla normativa in tema di eliminazione delle barriere architettoniche, non permette di considerare l’uso del dispositivo provvisorio quale diritto personale ed intrasmissibile della persona con disabilità; la legge in questione persegue, infatti, attraverso la tutela dell’interesse particolare della persona con disabilità che ha richiesto la costruzione dell’ascensore, l’interesse generale all’accessibilità ed alla visitabilità degli edifici privati. Ne consegue che il diritto al mantenimento ed all’uso dei dispositivi antibarriera, installati anche solo provvisoriamente in presenza di un soggetto residente con ridotta o impedita capacità motoria, non si estingue con la morte dello stesso. Inoltre, il giudice, con riguardo alla sussistenza del periculum in mora, ha affermato che questo sussisteva, dal momento che nel caso di specie il danno alle relazioni familiari che il mancato uso dell’ascensore comportava sussisteva al momento della proposizione della domanda principale e continuava a sussistere. 

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