Autorità:
Tribunale
Data:
7 ottobre 2024
Numero:
1590
Regione:
Basilicata
La sentenza riguarda una controversia sorta dall’impugnazione di una delibera condominiale, che impediva alla società attrice, proprietaria di un immobile a destinazione commerciale, di realizzare un intervento di abbattimento di barriere architettoniche. L’intervento prevedeva la rimozione della scala d’ingresso all’edificio e l’installazione di una rampa senza gradini, per facilitare l’accesso alle persone in condizione di ridotta mobilità. Dalla documentazione pervenuta e dalla lettura della delibera, emerge che la parte convenuta, pur non opponendosi all’abbattimento della barriera, richiedeva un progetto che non alterasse l’estetica e il decoro architettonico dell’edificio, ritenendo che le soluzioni proposte fossero incompatibili con tali esigenze. La società attrice contestava la legittimità della delibera per mancanza del quorum legale – ossia numero minimo di partecipanti richiesti – necessario per approvarla. Il Tribunale rileva che, essendo sopraggiunta nuova normativa in materia di abbattimento di barriere architettoniche (Decreto Semplificazioni 2020), l’art. 8 della legge 13/89 è stato abrogato, eliminando il vincolo del decoro architettonico per interventi di rimozione delle barriere e mantenendo solo i limiti relativi alla stabilità e alla sicurezza del fabbricato. Poiché la nuova normativa rende superflua una valutazione sulla legittimità della delibera, il Tribunale dichiara, dunque, cessata la materia del contendere.